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Oli lubrificanti, cambia il momento dell’imposizione: niente imposta sui prodotti UE o extra-UE destinati a lavorazione e confezionamento

Il comma 7-bis introdotto dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 introduce una novità significativa nell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti: i prodotti ricevuti dall’estero e destinati a essere lavorati o confezionati presso impianti nazionali non si considerano immediatamente immessi in consumo. L’imposta diventa rilevante al momento della successiva cessione commerciale.

La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026 non rappresenta una cancellazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

Il suo effetto principale è quello di spostare in avanti il momento dell’imposizione quando il prodotto proveniente dall’estero viene destinato a lavorazione o confezionamento presso un impianto italiano.

Il principio può essere riassunto in una formula semplice:

non conta soltanto quando il prodotto entra in Italia, ma anche quale destinazione ha e quale attività viene svolta prima della sua cessione.

Per il settore degli oli lubrificanti si tratta di una modifica di rilievo, perché rende il momento dell’imposizione più strettamente collegato alla successiva commercializzazione e può ridurre l’anticipazione finanziaria dell’imposta.